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Edifici unifamiliari e bonus 110%: requisiti d’accesso e decorrenza dell’intervento entro il 30/09/2022

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda il Superbonus 110% negli edifici unifamiliari.

L’ASSOCIATA CHIEDE

“Gentile Associazione,

in un condominio orizzontale sono titolare di un immobile a destinazione residenziale, di proprietà esclusiva, “funzionalmente indipendente”, il quale dispone di un accesso autonomo dall’esterno ed è destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare all’interno dell’edificio.

Vorrei chiedere, quindi, se tale immobile rientra nella definizione di edificio unifamiliare, e può, come tale, fruire delle agevolazioni fiscali del bonus 110% per i limiti di spesa previsti per tale fattispecie, limitatamente all’unità immobiliare residenziale.”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.ma associata,

La circolare n.°24/E dell’8 agosto 2020, in riferimento all’ambito oggettivo, ha confermato che:

Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”), nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Con riferimento al caso di specie, con la risposta n.°21 dell’Agenzia delle Entrate rubricata “Superbonus – Unità immobiliare a destinazione residenziale – Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)”, l’Agenzia delle Entrate ha convalidato che:

per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

Un’unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Pertanto, con riferimento ai citati provvedimenti fiscali, l‘immobile richiamato può accedere ai requisiti individuati dalla legge n.° 77/2020, premesso che il comunicato stampa n.° 75 del Consiglio dei Ministri del 02/05/2022, con riferimento ai crediti di imposta in materia di bonus edilizi, ha confermato che:

la detrazione del 110% spetta anche, in relazione agli interventi su unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Edifici unifamiliari e bonus 110%: requisiti d’accesso e decorrenza dell’intervento entro il 30/09/2022 proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
23 Maggio 2022

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