L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per fruire del Superbonus effettuando l’opzione di cessione del credito è necessario trasmettere moduli distinti per ogni intervento effettuato.
Con la risposta n. 279 del 19 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema del Superbonus per chiarire come deve avvenire la comunicazione per i contribuenti che scelgono di utilizzare il Superbonus tramite l’opzione di cessione del credito.
Nel caso specifico, un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate spiegando che effettuerà un intervento “trainante”, ovvero la sostituzione con caldaia a condensazione e tre interventi “trainati”, ovvero installazione dei pannelli fotovoltaici, installazione di un sistema di accumulo e installazione di una colonnina di ricarica dei veicoli elettrici.
A tal proposito, l’Istante chiede se la cessione del credito possa essere fatta per ogni singolo intervento (trainante e/o trainato), oppure se la cessione del credito debba interessare l’operazione complessivamente realizzata.
Riguardo questi interventi, inoltre, l’Istante specifica che vorrebbe fruire del Superbonus 110% effettuando la cessione del credito ad un istituto bancario solo per ciò che concerne l’intervento “trainante”, avvalendosi, invece, della detrazione in dichiarazione dei redditi per ciò che riguarda gli interventi “trainati”.
In riferimento all’istanza, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato come funzionano le due opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. Dopodiché, citando la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, l’Agenzia ha precisato che nel caso in cui sullo stesso immobile vengano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. A tal proposito, però, bisogna evidenziare che i relativi costi siano contabilizzati distintamente, non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni.
Inoltre, il provvedimento attuativo sopra menzionato, definisce anche che:
il credito oggetto di cessione è pari alla detrazione spettante;
la detrazione spettante è commisurata alle «spese complessivamente sostenute nel periodo di imposta».
L’Agenzia delle Entrate prosegue evidenziando che:
le istruzioni alla compilazione del modulo per la comunicazione dell’opzione allegate al Provvedimento attuativo prevedono espressamente che, nel campo “Tipologia intervento”, il contribuente indichi il codice identificativo dell’intervento per il quale si effettua la comunicazione.
Sintetizzando, quindi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’ammontare totale dell’agevolazione è la somma delle detrazioni spettanti per ogni singolo intervento. Inoltre, ad ogni singolo intervento è assegnato un codice identificativo.
Tornando a quanto richiesto dall’Istante, l’Agenzia ha spiegato che se l’intento è quello di optare per la fruizione del Superbonus in una modalità alternativa alla detrazione, come la cessione del credito, per tutti i lavori, l’Istante dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate quattro moduli distinti, ovvero uno per ogni intervento che realizzerà.
Qualora, invece, l’Istante preferisse fruire del Superbonus indicando la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non dovrà trasmettere all’Agenzia il modulo relativo agli interventi per i quali sceglie questo tipo di soluzione.
Perciò, dal momento in cui l’Istante intende fruire dell’opzione di cessione del credito solo per un intervento (quello trainante), dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate solo una comunicazione con il relativo codice identificativo dell’intervento.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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L’articolo Superbonus e cessione del credito: comunicazioni distinte per ciascun intervento proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.