L’Agenzia delle Entrate interviene aggiornando le regole relative alla cessione del credito attraverso il nuovo provvedimento del 10 giugno 2022.
Date le modifiche normative che si sono susseguite negli ultimi mesi, in ambito di Superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate torna con un nuovo provvedimento che aggiorna le modalità di cessione del credito alla luce delle novità introdotte dal Decreto Sostegni-ter e dal Decreto Aiuti.
Il provvedimento del 10 giugno 2022 modifica il provvedimento della stessa Agenzia delle Entrate dello scorso 3 febbraio 2022 e prevede nuove disposizioni di attuazione degli art. 119 e 121 del Decreto legge n. 34 del 2020 per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Da considerare che, però, il meccanismo di cessione del credito subirà ulteriori modifiche quando il Decreto Legge n. 50/2022 (ossia il Decreto Aiuti) sarà convertito in legge.
Ad ogni modo, per adesso l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’aggiornamento della piattaforma online per la comunicazione della scelta tra cessione del credito e sconto in fattura secondo queste nuove disposizioni, annunciando che le nuove funzioni saranno online dal 15 luglio 2022.
Nello specifico, per quanto concerne il sopracitato provvedimento del 10 giugno 2022, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 28 del Decreto Sostegni-ter è intervenuto sul Decreto Rilancio prevedendo la possibilità di effettuare, dopo la prima, due ulteriori cessioni dei crediti solo a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e assicurazioni autorizzate ad operare in Italia.
Inoltre, il suddetto articolo ha anche previsto che dal 1° maggio 2022, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura) comunicate all’Agenzia delle Entrate, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. Proprio per questo motivo, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali cessioni successive.
Il Decreto Aiuti, che è in fase di conversione in legge, è intervenuto nuovamente modificando l’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020 e prevedendo che le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere sempre il credito a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo. Una volta acquisito il credito, i clienti professionali privati non possono cederlo a loro volta.
Per quanto riguarda l’invio delle comunicazioni di cessione del credito o sconto in fattura, l’Agenzia comunica che è confermato il termine del 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese per le quali si ha diritto alla detrazione, oppure in caso di opzione esercitata per le rate residue non fruite, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Ad ogni modo, le comunicazioni trasmesse a marzo, possono essere sostituite o annullate entro il 5 aprile successivo.
Il provvedimento, inoltre, spiega come funzionano le ulteriori cessioni dei crediti.
Per prendere visione, in modo approfondito, delle varie modifiche attuate attraverso questo provvedimento è consigliabile cliccare QUI.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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