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Delega permanente in ambito condominiale

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la questione della delega permanente in ambito condominiale.

L’ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento in merito a una delega permanente ricevuta da una società di leasing a favore del soggetto utilizzatore, nonché intestatario del contratto di leasing. Alcuni condomini contestano la validità di una delega permanente in ambito condominiale e pretendono la formulazione di una delega per ogni assemblea. A mio avviso, invece, la delega è valida, e pertanto il condomino è legittimato a presenziare all’assemblea.

Chiedo, quindi, di avere un gentile chiarimento in merito alla questione appena descritta.”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

L’art. 67 disp. att. cod. civ comma 1 dispone che:

Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Nessuna indicazione è stata fornita dal legislatore con riferimento alla delega permanente in ambito condominiale.

In compenso, è stato  confermato che:

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di condominio, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto. (v. tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 2218 del 30/01/2013 Rv. 625133; Sez. 2, Sentenza n. 12466 del 07/07/2004 Rv. 574263; Sez. 2, Sentenza n. 8116 del 27/07/1999 Rv. 528986; Sez. 2, Sentenza n. 3952 del 26/04/1994 Rv. 486360).

Cass., civ. sez. II, del 25 gennaio 2016, n. 1234

Pertanto, la delega permanente trova una sua collocazione interpretativa con riferimento agli art. 1703 e seguenti del codice civile, precisando, con riferimento ai limiti del mandato ex art. 1711 c. c. comma 1, e disponendo che:

il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.

Come tale è opportuno precisare che “solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega”.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Delega permanente in ambito condominiale proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
20 Giugno 2022

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