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L’installazione del montascale: profili condominiali ed abbattimento delle barriere architettoniche

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda l’installazione di un montascale a carico di un singolo condomino.

L’ASSOCIATA CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei porre il seguente quesito: Il singolo condomino che ha interesse a installare un montascale a proprie spese, sia per l’installazione che per la manutenzione, deve chiederne parere favorevole all’ Assemblea o basta una semplice comunicazione?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.ma Associata,

La Legge 13/89 recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” ha definito gli obblighi in materia di disabilità anche con riferimento al montascale.

L’art. 1 comma 3 ha disposto che:

“La progettazione per i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

d) l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli   elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.”

Il comma 2 richiamando la disciplina codicistica degli articoli 1120 e 1136 c.c. ha confermato che:

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici   privati   dirette   ad   eliminare   le    barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del  decreto del  Presidente  della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la  realizzazione  di  percorsi  attrezzati  e   l’installazione   di dispositivi  di  segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio,  in  prima  o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la podestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono  installare, a  proprie  spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.
Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo L’installazione del montascale: profili condominiali ed abbattimento delle barriere architettoniche proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
1 Agosto 2022

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