Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda gli ordini del giorno in merito alle convocazioni assembleari in condominio.
L’ASSOCIATA CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere una consulenza in merito ad una convocazione assembleare. Con ordine del giorno “varie ed eventuali” è stata deliberata la nomina di un professionista per verificare i requisiti tecnici che permetterebbero al nostro condominio di accedere al bonus 110%. A tal proposito, cosa ne pensate?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.ma associata,
Il novellato comma 3 dell’art. 66 disp. att. c.c. ha disposto che:
L’avviso di convocazione contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione […].
Il legislatore ha specificato, con l’indicazione dell’ordine del giorno, la necessità di permettere a tutti i condomini di conoscere l’ordine o gli ordini del giorno al fine di poterli discutere e deliberare. Pertanto, devono essere indicate le materie o gli argomenti che saranno oggetto di discussione al fine di deliberare e verbalizzare l’ordine del giorno oggetto della riunione (art. 1137, comma 7).
In realtà, l’ordine del giorno è stato affrontato dal legislatore non solo in materia di condominio, ma anche in materia di Comunione.
Infatti, l’art. 1105 c.c. comma 3 in materia di comunione in generale, ma applicabile al condominio in forza della norma di rinvio contenuta nell’art. 1139 cod. civ., dispone che:
Per la validità della deliberazione della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione e che, pertanto, la partecipazione è garantita da un avviso di convocazione, che, sia pure non analiticamente, specifichi gli argomenti da trattare, così da farli comprendere nei termini essenziali.”
Cass. n°1376/2004
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo L’ordine del giorno in materia condominiale: profili sostanziali e giurisprudenziali proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.