Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la questione del visto di conformità e della congruità delle spese per fruire del bonus facciate.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
premetto che ricopro il ruolo di amministratore del condominio dove abito.
A tal proposito, abbiamo avviato, entro il dicembre del 2021, i lavori per poter fruire del bonus facciate al 90%. Vorrei precisare che i suddetti lavori termineranno entro la fine di ottobre di quest’anno. La mia richiesta è, quindi, la seguente: per il bonus al 90% è richiesto il visto di conformità e la congruità delle spese?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
Il “bonus facciate” è l’agevolazione fiscale introdotta dall’art. 1, commi 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la quale disciplina una detrazione lorda pari al 90% delle spese documentate nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
L’agevolazione, introdotta nel 2020, è stata poi estesa anche alle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 e consiste in una detrazione d’imposta, pari al 90% dei costi sostenuti nel 2020 e 2021 e al 60% di quelli del 2022 della quale possono beneficiare gli inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.
Con riferimento al caso di specie:
Per cedere il credito o avere lo sconto in fattura, dal 12 novembre 2021 è previsto l’obbligo per il contribuente di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta l’attestazione della congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici abilitati. Le spese per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione sono detraibili con la stessa aliquota prevista dalla detrazione fiscale spettante per gli interventi eseguiti. Come le altre spese detraibili sostenute per gli interventi agevolabili, esse possono formare oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Inoltre:
Questi documenti devono essere sempre richiesti (a prescindere che si tratti di interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro), anche per le comunicazioni di cessione del credito, concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.
I suddetti documenti non sono necessari, invece, nei seguenti casi:
se il contribuente utilizza la detrazione nella dichiarazione dei redditi per le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione della comunicazione.
Per quanto concerne il visto di conformità, questo deve essere rilasciato (come prevede l’articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997) dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.
L’attestazione della congruità delle spese sostenute, che può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento.
Fonti Agenzia Delle Entrate
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Bonus facciate: delucidazioni su visto di conformità e congruità delle spese proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.