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Criteri di accesso del Supercondominio al bonus 110%: profili normativi

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda i criteri di accesso al Superbonus 110% destinati al Supercondominio.

L’ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

ho alcuni quesiti da sottoporre. Sono amministratore di un Supercondominio che vorrebbe realizzare lavori di riqualificazione dell’edificio.

Quali sono i criteri di accesso del Supercondominio al bonus 110%? Quale maggioranza assembleare è necessaria per deliberare i lavori? Alcuni condomini possono rifiutarsi di partecipare ai lavori esprimendo dissenso in assemblea?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

gli ulteriori chiarimenti in materia di detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di Supercondominio hanno disposto che:

Per ‘supercondominio’ si intende la fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall’esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale d’accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, etc.) in rapporto di accessorietà con i fabbricati.

Anche in tal caso, la verifica del rispetto dei requisiti necessari per accedere al Superbonus va effettuata con riferimento a ciascun edificio in condominio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestato mediante gli appositi A.P.E. convenzionali ante e post intervento, redatti per i singoli edifici.

Con riferimento al secondo quesito, l’art. 119 comma 9 bis ha disposto con riferimento alle maggioranze assembleari che:

Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Si tratta di una novità legislativa, premesso che, trattandosi di lavori straordinari, spesso in materia di contratto di appalto dei lavori richiamati sono utilizzate, nella prassi, le maggioranze di cui al secondo comma dell’art. 1136 del codice civile.

Orbene, premesso le maggioranze ridotte al fine di agevolare i lavori del bonus 110%, qualora alcuni condomini non intendano partecipare ai lavori

la disposizione contenuta nel citato comma 9-bis consente, in sostanza, al condomino o ai condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali.

In tale ipotesi, ne risponderà eventualmente, in caso di non corretta fruizione del Superbonus, esclusivamente il condomino o i condòmini che ne hanno fruito, secondo le regole proprie del soggetto, che, accollandosi le spese, matura il diritto alla detrazione.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Criteri di accesso del Supercondominio al bonus 110%: profili normativi proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
7 Novembre 2022

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