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Serramenti ed infissi: ambito di applicabilità e profili individuati dall’Agenzia Nazionale Efficienza Energetica (ENEA)

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda i criteri normativi stabiliti per ottenere la detrazione del 50% in riferimento a serramenti e infissi.

L’ASSOCIATA CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei porre un quesito. Amministro un condominio composto da piano terra e primo piano per due scale, per un totale di 12 unità immobiliari. I condòmini richiedono di raccogliere dei preventivi per far chiudere i vani scala con vetrate e portoncini di ingresso al fine di riparare da vento, pioggia e gelo le scale e di conseguenza portare beneficio all’interno delle abitazioni.

Non trattandosi di sostituzione, ma di prima installazione di finestre e vetrate, è possibile ottenere la detrazione del 50% per l’installazione di vetrate a chiusura di vani scala?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.ma associata,

La questione oggetto del quesito richiede l’applicazione del comma 345, articolo 1, Legge 296/2006 in materia di serramenti ed infissi, che trovano una tipicità applicativa nelle indicazioni fornite dall’Enea che individuano la tipologia d’intervento, ovvero:

È agevolabile la sostituzione di finestre, lucernari e porte comprensivi di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) richiesti.

L’Enea ha confermato che hanno diritto di accesso alla detrazione

Tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica, che possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio per le spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022. I contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.

L’Enea ha confermato anche che gli edifici per i quali è possibile usufruire della detrazione sono:

Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi dotati di ‘impianto di climatizzazione invernale’, così come definito dalla FAQ n. 9D 2.

Con riferimento al caso di specie, ovvero trattandosi di nuova installazione, e con riferimento ai requisiti tecnici dell’intervento di sostituzione delle finestre, l’Enea ha confermato che:

L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione).

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Serramenti ed infissi: ambito di applicabilità e profili individuati dall’Agenzia Nazionale Efficienza Energetica (ENEA) proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
14 Novembre 2022

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