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Modifiche al Bonus 110%: applicabilità del D.L N°176 del 18/11/2022

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda le ultime modifiche legislative applicate al Superbonus 110% in ambito condominiale.

L’ASSOCIATA CHIEDE

Gentile Associazione,

in merito al Superbonus 110% e alla presentazione della Cilas entro il 25 novembre 2022 previa delibera assembleare, cosa deve essere stato approvato nello specifico dall’assemblea?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.ma associata,

Il Decreto legge N.°176 del 18 novembre 2022, entrato in vigore il 19/11/2022 con riferimento al novellato art. 9 rubricato “Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico”, ha disposto, con riferimento all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, di apportare la seguente modificazione, ovvero:

a) al comma 8-bis:
al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023».

Le disposizioni, di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022.

Come tale, resta l’impianto normativo in materia di bonus 110% con riferimento agli interventi trainanti e trainati e dei profili soggettivi relativamente ai soggetti titolari di diritti reali e dei diritti di proprietà, nonché alle spese professionalmente connesse finalizzate al riconoscimento della detrazione d’imposta così come richiamate dalla circolare n° 24/E dell’8 Agosto 2020, rammentando che:

Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide, se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Comma 9-bis del citato articolo 119 della legge n.° 77/2020

Pacificamente, la delibera deve riguardare l’esecuzione dei lavori e non può avere ad oggetto un mandato esplorativo da parte dell’amministratore ad individuare i tecnici finalizzato ad individuare profili oggettivi di accesso da parte del condominio agli obblighi del cosiddetto “bonus 110%”, né tantomeno può trattarsi di delibere assembleari preliminare o esplorative finalizzate a verificare l’ambito tecnico di applicabilità della disciplina richiamata dalla legge N°77/2020.

Nulla è richiamato con riferimento all’esercizio dei poteri conservativi da parte dell’amministratore, finalizzato a rispettare i tempi richiamato dal decreto legge N°176/11/2022, quale opzione da esercitarsi dall’assemblea di ratifica del provvedimento del mandatario, questione che resterà oggetto di antitesi tra dottrina e giurisprudenza nell’ambito del Diritto privato con riferimento all’ambito condominiale.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Modifiche al Bonus 110%: applicabilità del D.L N°176 del 18/11/2022 proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
22 Novembre 2022

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