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Alterazione e modifica delle parti comuni: criteri applicativi e disposizioni in materia

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda le disposizioni normative nel caso di sostituzione di un portone di accesso ad un singolo appartamento in un edificio condominiale.

L’ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei porre un quesito. In un condominio da me gestito discuterò in assemblea con i condòmini in relazione ad uno di essi che sta ristrutturando il proprio appartamento. Il condomino interessato ha deciso di sostituire il suo portoncino di ingresso anche in termini di dimensioni. 

A tal proposito, la mia domanda è: il condomino interessato può procedere senza delibera assembleare o eventualmente con il voto favorevole di tutti i condomini?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

i pianerottoli, quali componenti essenziali della scala di accesso ai diversi piani dell’edificio in condominio, sono per presunzione di legge, salvo diverso titolo, in comproprietà fra tutti i condomini. (Cass 10/07/2007 N. 15444)

Fatta questa opportuna premessa per ogni intervento di modifica della porta sul pianerottolo, in quanto bene comune, il singolo condomino può modificare, come nel caso richiamato, il portone di accesso al suo appartamento nelle dimensioni richiamate o realizzare una porta nel muro comune, a condizione che tale opera non alteri la sua entità materiale né modifichi la sua destinazione, permettendo la modifica della cosa comune a norma dell’art. 1102 c.c. (Cass 11.1.1997 n. 240)

La disposizione normativa richiamata consente al condomino l’utilizzazione più intensa della cosa comune al servizio della proprietà esclusiva, come tale, nessuna delibera assembleare è necessaria, purché ne sia consentito il pari uso agli altri partecipi e non ne sia alterata la destinazione.

Come tale, entro tali limiti può ritenersi legittima l’imposizione di un vero e proprio peso sui beni condominiali a vantaggio del singolo appartamento, premesso che, la modifica, che comporta una lesione del diritto concorrente dei singoli condomini, costituisce un’alterazione della cosa comune vietata dalle norme del codice civile.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Alterazione e modifica delle parti comuni: criteri applicativi e disposizioni in materia proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
5 Gennaio 2023

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