Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda le condizioni per poter fruire dell’agevolazione bonus verde in condominio.
L’ASSOCIATA CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei porre un quesito riguardo la possibilità di ottenere lo sgravio fiscale del 36% in riferimento al cosiddetto “bonus verde”, nel caso di sostituzione del manto erboso esistente di un giardino condominiale con altro manto in erba sintetica.”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.ma associata,
tra le parti comuni dell’edificio, con rifermento all’art. 1117 c.c., non sono richiamati i giardini. Se dovessimo individuare una collocazione normativa ed applicativa di giardino, non possiamo che richiamare quella parte comune individuata come cortile che trova una collocazione nell’elencazione esemplificativa ma non tassativa dell’art.1117 del codice civile.
Tuttavia le due identità cortile e giardino hanno funzioni diverse. Il giardino potrebbe trovare collocazione nel costituire parte del decoro architettonico dell’edificio e può dare aria e luce alle finestre dei vari piani dell’edificio; il cortile è l’area scoperta tra due o più corpi di fabbrica e serve a dare aria e luce agli ambienti circostanti (Cass. 16241/2003), nonché nell’oggettiva attitudine a servire il godimento collettivo quale principio dell’utilità da parte dei condomini se ci sono più scale (ex. art. 1123 c.c.).
Il giardino, pacificamente, come il cortile, non può che trovare una collocazione strutturale e normativa nella nozione dell’art. 817 c.c., ovvero sono
pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
Orbene, la linea di demarcazione tra disposizioni normative ed applicazioni in ambito fiscale, con riferimento al caso concreto, non può prescindere dagli aspetti generali richiamati dall’art. 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha previsto, a partire dall’anno di imposta 2018, una detrazione pari al 36 per cento delle spese documentate e sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili .
L’art. 1, comma 38, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), ha prorogato la detrazione per le tutte spese sostenute fino al 2024. La detrazione spetta anche per le spese sostenute relative agli interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali e, come tale, la detrazione spetta ai condomini nel limite della quota proporzionalmente a loro imputabili, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Sono soggette ad agevolazioni tutti gli interventi realizzati all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Come tale, sono agevolabili gli interventi di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione nonché l’acquisto di piante o altro materiale.
Tuttavia, non è possibile accedere all’agevolazione per tutte le spese di manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti che non abbiano il carattere d’intervento innovativo o modificativo.
A parere dello scrivente, la modifica ed il rinnovamento del manto erboso esistente con uno di tipo sintetico determinano i presupposti applicativi per accedere all’agevolazione cosiddetta “bonus verde”, in quanto non si tratta di una manutenzione ordinaria periodica, ma presuppone per il tipo d’intervento il carattere innovativo e modificativo per accedere all’agevolazione fiscale.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Sostituzione del manto erboso di un giardino condominiale: rientra nel “Bonus verde”? proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.